Art. 2. Unitamente ai fondi sara' alienato tutto cio' che a sensi di legge forma pertinenza o accessorio di essi; le scorte si' vive che morte, i vivai o piantonaie, le piante legnose da taglio e quegli utensili, vasi, macchine, ecc., che occorrono alla coltivazione dei fondi; gli infissi ed affissi e simili. Non formano mai pertinenza od accessori del fondo gli oggetti di antichita' e di belle arti, ne' le macchine amovibili ed estranee alla coltivazione ed alla destinazione del fondo.