(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Unitamente ai fondi sara' alienato tutto cio' che a sensi di  legge
forma pertinenza o accessorio di essi; le scorte si' vive che  morte,
i vivai o piantonaie, le piante legnose da taglio e quegli  utensili,
vasi, macchine, ecc., che occorrono alla coltivazione dei fondi;  gli
infissi ed affissi e simili. 
 
  Non formano mai pertinenza od accessori del fondo  gli  oggetti  di
antichita' e di belle arti, ne' le  macchine  amovibili  ed  estranee
alla coltivazione ed alla destinazione del fondo.