(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Nei paesi ove  e'  comunemente  in  uso  il  contratto  di  colonia
parziaria i Periti  potranno  per  la  determinazione  della  rendita
prendere a norma il valore  delle  quote  dominicali  che  secondo  i
contratti  e  le  consuetudini  locali  potrebbero   convenire   alle
condizioni del fondo da stimarsi.