(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  Potranno ancora i Periti, nei casi nei quali cio'  sia  praticabile
con sufficiente esattezza, fare la stima diretta del fondo seconda il
prezzo venale nei varii luoghi, e secondo il giudizio e  il  criterio
generale predominante sul mercato locale.