(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  Ove si tratti di boschi, di terreni lungo  i  fiumi  o  torrenti  e
simili, di fondi che servono ad inalveamento, a bonificazione,  o  ne
approfittano, di beni che  contengono  monumenti,  oggetti  d'arte  e
simili, si  dovranno  inoltre  indicare  le  speciali  condizioni  da
imporsi all'acquirente onde guarentire la sicurezza del territorio  e
delle   proprieta'    private,    il    mantenimento    e    sviluppo
dell'irrigazione, e la conservazione  delle  foreste,  degli  oggetti
d'arte, e dei monumenti sopra accennati.