Art. 22. Ove si tratti di boschi, di terreni lungo i fiumi o torrenti e simili, di fondi che servono ad inalveamento, a bonificazione, o ne approfittano, di beni che contengono monumenti, oggetti d'arte e simili, si dovranno inoltre indicare le speciali condizioni da imporsi all'acquirente onde guarentire la sicurezza del territorio e delle proprieta' private, il mantenimento e sviluppo dell'irrigazione, e la conservazione delle foreste, degli oggetti d'arte, e dei monumenti sopra accennati.