Art. 23. La formazione dei lotti e le relative operazioni di stima saranno eseguite da Delegati del Ministro delle Finanze, i quali potranno valersi della cooperazione degli Agenti tecnici delle Amministrazioni demaniali o di altre Amministrazioni delle Finanze, e, dove sia possibile e necessario, anche di quella di altri Ufficiali tecnici governativi. - In mancanza di essi potranno pure avvalersi dell'opera di Ingegneri ed Agrimensori privati, di cui stabiliranno le relative competenze, giusta le norme generali che verranno fissate dal Ministro.