(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  La formazione dei lotti e le relative operazioni di  stima  saranno
eseguite da Delegati del Ministro delle  Finanze,  i  quali  potranno
valersi della cooperazione degli Agenti tecnici delle Amministrazioni
demaniali o di altre  Amministrazioni  delle  Finanze,  e,  dove  sia
possibile e necessario, anche di quella di  altri  Ufficiali  tecnici
governativi. - In mancanza di essi potranno pure avvalersi dell'opera
di Ingegneri ed Agrimensori privati, di cui stabiliranno le  relative
competenze,  giusta  le  norme  generali  che  verranno  fissate  dal
Ministro.