(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  A misura che si compieranno le  operazioni  di  stima,  i  Delegati
formeranno  elenchi  o  tabelle  dei  beni  coi  lotti  in  cui  sono
distribuiti,  avendo  cura  di  fare  elenchi  distinti  secondo   la
circoscrizione politica provinciale. 
 
  Quando un possedimento demaniale si estenda nel territorio di  piu'
Provincie, sara' compreso nell'elenco relativo alla  Provincia  nella
giurisdizione    della    quale    risiede    l'Uffizio    incaricato
dell'amministrazione del fondo. 
 
  I lotti composti di fondi situati in due Provincie contigue saranno
riportati negli elenchi relativi  alla  Provincia  ov'e'  la  maggior
parte dell'estensione di ciascuno di essi, e  se  ne  prendera'  nota
nell'elenco relativo all'altra Provincia.