Art. 24. A misura che si compieranno le operazioni di stima, i Delegati formeranno elenchi o tabelle dei beni coi lotti in cui sono distribuiti, avendo cura di fare elenchi distinti secondo la circoscrizione politica provinciale. Quando un possedimento demaniale si estenda nel territorio di piu' Provincie, sara' compreso nell'elenco relativo alla Provincia nella giurisdizione della quale risiede l'Uffizio incaricato dell'amministrazione del fondo. I lotti composti di fondi situati in due Provincie contigue saranno riportati negli elenchi relativi alla Provincia ov'e' la maggior parte dell'estensione di ciascuno di essi, e se ne prendera' nota nell'elenco relativo all'altra Provincia.