Art. 25. Ogni elenco dovra' contenere: a) La denominazione, la natura, la consistenza, la situazione, la destinazione, i confini di ciascun lotto, e principalmente i dati catastali, indicandosi l'estensione nella misura locale e nella misura legale in ettari; I diritti, i pesi, le servitu' che vi sono inerenti; Le contestazioni e le istanze giudiziarie che siano pendenti; Il valore estimativo del fondo. b) La descrizione sommaria dei fondi a cui appartengono i lotti.