(Regolamento-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  Ogni elenco dovra' contenere: 
 
    a) La denominazione, la natura, la consistenza, la situazione, la
destinazione, i confini di ciascun lotto,  e  principalmente  i  dati
catastali, indicandosi  l'estensione  nella  misura  locale  e  nella
misura legale in ettari; 
 
    I diritti, i pesi, le servitu' che vi sono inerenti; 
 
    Le contestazioni e le istanze giudiziarie che siano pendenti; 
 
    Il valore estimativo del fondo. 
 
    b) La descrizione sommaria dei fondi a cui appartengono i lotti.