(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  A mano a mano che saranno formati,  i  Delegati  trasmetteranno  ai
Direttori demaniali gli elenchi colle perizie originali e i documenti
secondo i quali si e' accertata la  rendita  e  si  e'  stabilito  il
capitale. 
 
  I Direttori, tenuti gli  originali  nel  loro  Ufficio,  invieranno
senza indugio copia degli elenchi e dei  documenti  che  occorressero
alle Commissioni provinciali.