Art. 27. A mano a mano che saranno formati, i Delegati trasmetteranno ai Direttori demaniali gli elenchi colle perizie originali e i documenti secondo i quali si e' accertata la rendita e si e' stabilito il capitale. I Direttori, tenuti gli originali nel loro Ufficio, invieranno senza indugio copia degli elenchi e dei documenti che occorressero alle Commissioni provinciali.