Art. 29. Il Prefetto, Presidente della Commissione provinciale, sara' supplito, in caso d'impedimento o di assenza, dal Consigliere di Prefettura che e' destinato a supplirlo nell'esercizio delle sue funzioni ordinarie. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno dal Presidente demandate ad un Impiegato della Segreteria della Prefettura.