(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Il  Prefetto,  Presidente  della  Commissione  provinciale,   sara'
supplito, in caso d'impedimento o  di  assenza,  dal  Consigliere  di
Prefettura che e' destinato  a  supplirlo  nell'esercizio  delle  sue
funzioni ordinarie. 
 
  Le funzioni di Segretario della Commissione saranno dal  Presidente
demandate ad un Impiegato della Segreteria della Prefettura.