Art. 31. Le Commissioni faranno esame: a) Del modo come siano stati compilati gli elenchi; b) Della convenienza ed opportunita' della proposta divisione in lotti; c) Del procedimento tenuto per l'accertamento della rendita e la determinazione del capitale. Esse trasmetteranno unitamente agli elenchi ed ai documenti il loro motivato parere al Ministro delle Finanze nel piu' breve tempo che sia possibile.