(Regolamento-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
  Le Commissioni faranno esame: 
 
    a) Del modo come siano stati compilati gli elenchi; 
 
    b) Della convenienza ed opportunita' della proposta divisione  in
lotti; 
 
    c) Del procedimento tenuto per l'accertamento della rendita e  la
determinazione del capitale. 
 
  Esse trasmetteranno unitamente agli elenchi ed ai documenti il loro
motivato parere al Ministro delle Finanze nel piu'  breve  tempo  che
sia possibile.