Art. 33. Le Commissioni daranno anche il loro avviso al Ministro intorno al tempo piu' opportuno per l'apertura degli incanti o delle trattative private, e potranno fare tutte quelle altre proposte che reputassero convenienti nell'interesse economico e finanziario. Il Ministro potra' richiederle del loro parere sopra ogni altra quistione, sia in massima, sia in casi particolari.