(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  Le Commissioni daranno anche il loro avviso al Ministro intorno  al
tempo piu' opportuno per l'apertura degli incanti o delle  trattative
private, e potranno fare tutte quelle altre proposte che  reputassero
convenienti nell'interesse economico e finanziario. 
 
  Il Ministro potra' richiederle del loro  parere  sopra  ogni  altra
quistione, sia in massima, sia in casi particolari.