(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Gli  elenchi  approvati  dal  Ministro   verranno   comunicati   ai
rispettivi Direttori demaniali nelle varie Provincie. 
 
  A cura di essi ne sara' fatta immediata pubblicazione nel  Giornale
destinato a ricevere le inserzioni ufficiali in ciascuna Provincia. 
 
  Nel tempo stesso ne saranno  formati  estratti  speciali  pei  beni
posti in  ciascun  Circondario  della  Provincia,  e  questi  elenchi
parziali verranno  trasmessi  agli  Uffizi  demaniali  residenti  nel
Capoluogo dei rispettivi Circondari.