Art. 35. Gli elenchi approvati dal Ministro verranno comunicati ai rispettivi Direttori demaniali nelle varie Provincie. A cura di essi ne sara' fatta immediata pubblicazione nel Giornale destinato a ricevere le inserzioni ufficiali in ciascuna Provincia. Nel tempo stesso ne saranno formati estratti speciali pei beni posti in ciascun Circondario della Provincia, e questi elenchi parziali verranno trasmessi agli Uffizi demaniali residenti nel Capoluogo dei rispettivi Circondari.