Art. 36. I Capi degli Uffici demaniali di ogni Circondario, ricevuta la comunicazione degli elenchi speciali, faranno colla massima prestezza pubblicare nel Comune ove i beni sono posti e nei principali Comuni del Circondario avviso dei beni che saranno posti in vendita, indicandone il valore, e facendo menzione del Giornale della Provincia nel quale sono pubblicati gli elenchi.