(Regolamento-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  I Capi degli Uffici demaniali  di  ogni  Circondario,  ricevuta  la
comunicazione degli elenchi speciali, faranno colla massima prestezza
pubblicare nel Comune ove i beni sono posti e nei  principali  Comuni
del Circondario  avviso  dei  beni  che  saranno  posti  in  vendita,
indicandone  il  valore,  e  facendo  menzione  del  Giornale   della
Provincia nel quale sono pubblicati gli elenchi.