Art. 37. Dopo la pubblicazione dell'avviso, di cui e' parola nell'articolo precedente, sara' permesso a chiunque, sotto l'osservanza delle norme e delle cautele da determinarsi dall'Amministrazione demaniale, di prendere conoscenza degli elenchi speciali dell'Ufficio circondariale, di visitare il fondo che si pone in vendita e di osservare i documenti depositati presso l'Ufficio dell'Amministrazione demaniale della Provincia.