(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  Dopo la pubblicazione dell'avviso, di cui e'  parola  nell'articolo
precedente, sara' permesso a chiunque, sotto l'osservanza delle norme
e delle cautele da determinarsi  dall'Amministrazione  demaniale,  di
prendere   conoscenza    degli    elenchi    speciali    dell'Ufficio
circondariale, di visitare il fondo che  si  pone  in  vendita  e  di
osservare     i     documenti     depositati     presso     l'Ufficio
dell'Amministrazione demaniale della Provincia.