(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Nel capitolato speciale si indicheranno: 
 
    a) I  beni  da  vendere,  la  loro  denominazione,  confinazione,
consistenza, situazione, e i dati catastali; 
 
    b) I pesi e le servitu' che gravano il fondo; 
 
    c) La Cassa presso la quale dovra' effettuarsi il  pagamento  del
prezzo; 
 
    d) Tutte  le  prescrizioni  e  le  condizioni  che  si  riputera'
necessario  di  introdurre  in  riguardo  alle  circostanze  speciali
dell'immobile e agli eventuali diritti dei  terzi,  e  le  condizioni
speciali di cui all'art. 22.