Art. 47. Gli avvisi saranno altresi' pubblicati per una volta nel giornale della Provincia destinato a contenere le inserzioni ufficiali. Quando il valore estimativo dei lotti da alienarsi superi L. 50,000, gli avvisi saranno ancora pubblicati una sola volta in tutti i Capoluoghi di Circondario delle Provincie limitrofe, e verranno inserti nella Gazzetta ufficiale del Regno.