Art. 50. Durante il mese dalla data degli avvisi, e nel giorno stesso dell'apertura degli incanti, fino all'ora stabilita, sara' lecito a chiunque di presentare offerte per la compra dei lotti posti in vendita. Le offerte dovranno essere presentate all'Autorita' destinata a presedere agli incanti, ed accompagnate da una cauzione consistente nel titolo di ricevuta del versamento fatto in una Cassa erariale del valore effettivo della decima parte del prezzo estimativo del fondo, oppure nel deposito di titoli del Debito pubblico, o di buoni del Tesoro.