(Regolamento-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  Durante il mese dalla  data  degli  avvisi,  e  nel  giorno  stesso
dell'apertura degli incanti, fino all'ora stabilita, sara'  lecito  a
chiunque di presentare offerte per  la  compra  dei  lotti  posti  in
vendita. 
 
  Le offerte dovranno essere  presentate  all'Autorita'  destinata  a
presedere agli incanti, ed accompagnate da una  cauzione  consistente
nel titolo di ricevuta del versamento fatto in una Cassa erariale del
valore effettivo della decima parte del prezzo estimativo del  fondo,
oppure nel deposito di titoli del Debito pubblico,  o  di  buoni  del
Tesoro.