(Regolamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  Ciascuno puo' offerire a  nome  e  per  l'interesse  di  una  terza
persona da dichiararsi. 
 
  Avvenuta l'aggiudicazione, l'offerente deve dichiarare  la  persona
per la quale ha agito, e della quale s'intende  essere  egli  garante
solidale. 
 
  Non possono dichiararsi acquirenti persone incapaci di  obbligarsi,
o quando non siano autorizzate nelle forme stabilite dalle  leggi  da
coloro che ne hanno la tutela, o dalle Autorita' legittime. 
 
  La dichiarazione puo'  farsi  dall'offerente  ed  accettarsi  dalla
persona, o  dalle  persone  dichiarate  all'atto  dell'aggiudicazione
mediante la firma dell'una o  delle  altre  da  apporsi  sul  verbale
d'incanto. 
 
  Ove  la  dichiarazione  non  sia  fatta  ne'   accettata   all'atto
dell'aggiudicazione, dovra' farsi al  piu'  tardi  entro  tre  giorni
consecutivi mediante la stipulazione di atto pubblico. 
 
  E' solidale l'obbligazione  delle  persone  dichiarate,  che  hanno
accettato.