Art. 52. Ciascuno puo' offerire a nome e per l'interesse di una terza persona da dichiararsi. Avvenuta l'aggiudicazione, l'offerente deve dichiarare la persona per la quale ha agito, e della quale s'intende essere egli garante solidale. Non possono dichiararsi acquirenti persone incapaci di obbligarsi, o quando non siano autorizzate nelle forme stabilite dalle leggi da coloro che ne hanno la tutela, o dalle Autorita' legittime. La dichiarazione puo' farsi dall'offerente ed accettarsi dalla persona, o dalle persone dichiarate all'atto dell'aggiudicazione mediante la firma dell'una o delle altre da apporsi sul verbale d'incanto. Ove la dichiarazione non sia fatta ne' accettata all'atto dell'aggiudicazione, dovra' farsi al piu' tardi entro tre giorni consecutivi mediante la stipulazione di atto pubblico. E' solidale l'obbligazione delle persone dichiarate, che hanno accettato.