Art. 55. Qualora alcuno in forza di disposizione di legge, o per la natura del suo possesso, avesse diritto di conseguire il fondo ad un prezzo determinato, od a prezzo eguale a quello dell'alienazione, dovra' essergli particolarmente notificato il giorno, l'ora, ed il luogo dell'incanto, ed il valore del fondo su cui sara' aperta l'asta, coll'invito d'intervenire per farsi speciale offerente, o ripetere il fondo al prezzo determinato dai patti, od a quello da altri offerto. Se avesse il diritto di pronunciarsi entro un determinato termine, l'aggiudicazione fatta al migliore offerente sara' condizionata alla dichiarazione dell'avente diritto.