(Regolamento-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
  Qualora alcuno in forza di disposizione di legge, o per  la  natura
del suo possesso, avesse diritto di conseguire il fondo ad un  prezzo
determinato, od a prezzo eguale  a  quello  dell'alienazione,  dovra'
essergli particolarmente notificato il giorno,  l'ora,  ed  il  luogo
dell'incanto, ed il valore del fondo  su  cui  sara'  aperta  l'asta,
coll'invito d'intervenire per farsi speciale offerente, o ripetere il
fondo al prezzo determinato dai patti, od a quello da altri offerto. 
 
  Se avesse il diritto di pronunciarsi entro un determinato  termine,
l'aggiudicazione fatta al migliore offerente sara' condizionata  alla
dichiarazione dell'avente diritto.