(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  Gli incanti saranno aperti nel  Capoluogo  della  Provincia  se  il
valore estimativo del lotto superi lire  10,000;  nel  Capoluogo  del
Circondario o del Mandamento o  Pretura,  quando  non  superi  quella
somma. 
 
  Nel primo caso si terranno negli Uffici  della  Prefettura,  ovvero
della Direzione demaniale dinanzi al Prefetto, od  al  Direttore  del
Demanio. 
 
  Nel secondo caso  seguiranno  presso  gli  Uffici  designati  dalla
Direzione demaniale. 
 
  Negli    incanti    interverra'    sempre     un     rappresentante
dell'Amministrazione finanziera. 
 
  Si procedera' agli incanti o per ischede segrete,  o  per  pubblica
gara. 
 
  Sara' secondo i vari casi preferita l'una o l'altra forma d'incanto
a giudizio  delle  Direzioni  del  Demanio,  sentite  le  Commissioni
provinciali.