Art. 56. Gli incanti saranno aperti nel Capoluogo della Provincia se il valore estimativo del lotto superi lire 10,000; nel Capoluogo del Circondario o del Mandamento o Pretura, quando non superi quella somma. Nel primo caso si terranno negli Uffici della Prefettura, ovvero della Direzione demaniale dinanzi al Prefetto, od al Direttore del Demanio. Nel secondo caso seguiranno presso gli Uffici designati dalla Direzione demaniale. Negli incanti interverra' sempre un rappresentante dell'Amministrazione finanziera. Si procedera' agli incanti o per ischede segrete, o per pubblica gara. Sara' secondo i vari casi preferita l'una o l'altra forma d'incanto a giudizio delle Direzioni del Demanio, sentite le Commissioni provinciali.