(Regolamento-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  Quando si proceda agli incanti per ischede segrete l'Autorita'  che
vi presiede aprira' le offerte  in  seduta  pubblica,  e  dichiarera'
aggiudicato il fondo al miglior offerente. Le  offerte  inferiori  al
prezzo estimativo del fondo saranno reputate nulle.