(Regolamento-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
  Ogni offerta verbale in aumento non potra' essere minore, pei  beni
il cui valore d'incanto e' inferiore alle L. 2,000, di  L.  10;  sino
alle L. 5,000, di L. 25; sino a L.  10,000,  di  L.  50;  sino  a  L.
50,000, di L. 100; sino a L. 100,000, di L. 200;  e  per  ogni  somma
maggiore, di L. 500.