Art. 59. Ogni offerta verbale in aumento non potra' essere minore, pei beni il cui valore d'incanto e' inferiore alle L. 2,000, di L. 10; sino alle L. 5,000, di L. 25; sino a L. 10,000, di L. 50; sino a L. 50,000, di L. 100; sino a L. 100,000, di L. 200; e per ogni somma maggiore, di L. 500.