(Regolamento-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
  Nel   caso   preveduto   all'articolo   precedente   si    tentera'
l'esperimento di un secondo incanto coli' intervallo di un  mese  dal
giorno in cui il primo rimase deserto. 
 
  Si procedera' alla pubblicazione degli avvisi ed alla  celebrazione
del  secondo  incanto  nel  modo  medesimo  che  e'   stabilito   per
l'esperimento del primo.