(Regolamento-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
  Quando l'aggiudicazione segua nel corso dell'anno amministrativo, i
frutti civili spetteranno al Demanio per la rata  del  tempo  decorso
fino al giorno dell'aggiudicazione, e da quel  giorno  in  avanti  al
compratore. 
 
  Si fara'  luogo  ai  compensi  reciproci  secondo  le  leggi  e  le
consuetudini   locali   pei   frutti    naturali    maturati    prima
dell'aggiudicazione. 
 
  Sara' correspettivamente, in proporzione del godimento dei  frutti,
regolato il carico delle imposte e degli altri pesi.