Art. 70. Quando l'aggiudicazione segua nel corso dell'anno amministrativo, i frutti civili spetteranno al Demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione, e da quel giorno in avanti al compratore. Si fara' luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali pei frutti naturali maturati prima dell'aggiudicazione. Sara' correspettivamente, in proporzione del godimento dei frutti, regolato il carico delle imposte e degli altri pesi.