(Regolamento-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
  Sulla base del capitolato generale e speciale, del processo verbale
di aggiudicazione, e degli atti corrispondenti si procedera',  quando
occorra per le leggi del luogo, alla stipulazione  del  contratto  di
compra-vendita  nel   termine   di   quaranta   giorni   dalla   data
dell'aggiudicazione anzidetta. 
 
  Il contratto sara' stipulato con atto pubblico per mano di Notaio o
di  altro  funzionario  autorizzato   a   ricevere   atti   pubblici,
sempreche', secondo le leggi del  luogo,  sia  cio'  necessario  alla
trasmissione del diritto di proprieta' dei  beni  immobili,  od  alla
efficacia e conservazione del privilegio  o  dell'ipoteca  competente
all'Amministrazione per garantia del pagamento delle  rimanenti  rate
del prezzo. 
 
  In tutti i casi l'aggiudicatario potra' richiedere che  si  stipuli
il contratto mediante atto pubblico notarile.