Art. 74. Sulla base del capitolato generale e speciale, del processo verbale di aggiudicazione, e degli atti corrispondenti si procedera', quando occorra per le leggi del luogo, alla stipulazione del contratto di compra-vendita nel termine di quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione anzidetta. Il contratto sara' stipulato con atto pubblico per mano di Notaio o di altro funzionario autorizzato a ricevere atti pubblici, sempreche', secondo le leggi del luogo, sia cio' necessario alla trasmissione del diritto di proprieta' dei beni immobili, od alla efficacia e conservazione del privilegio o dell'ipoteca competente all'Amministrazione per garantia del pagamento delle rimanenti rate del prezzo. In tutti i casi l'aggiudicatario potra' richiedere che si stipuli il contratto mediante atto pubblico notarile.