(Regolamento-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
  Nei contratti saranno stipulate le clausole  e  le  cautele  legali
necessarie ad assicurare il pagamento dei resti di  prezzo  da  farsi
all'Amministrazione in rate eguali anticipatamente  in  ogni  anno  a
cominciare dal giorno del pagamento della prima  rata,  coi  relativi
interessi scalari al 5 p. %.