(Regolamento-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
  Le  spese  d'incanto   e   di   stipulazione   del   contratto   di
compra-vendita e della copia autentica di esso  da  servire  per  uso
dell'Amministrazione sono a  carico  del  compratore.  Esse  verranno
liquidate dal Direttore demaniale, e saranno pagate colla prima rata.