(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Nella formazione de' lotti  si  avra'  specialmente  riguardo  alla
natura, alla destinazione dei beni  e  ai  dritti  di  acqua  che  vi
fossero inerenti; si fara' in guisa che ogni porzione del fondo,  per
quanto piu' si possa, abbia  tutte  le  comodita'  e  sia  scevra  di
servitu' verso le  altre  parti;  si  procurera'  di  soddisfare  nel
miglior  modo  alle  condizioni  economiche  per  cio'  che  concerne
segnatamente la regolarita' e il facile accesso  degli  appezzamenti,
il sistema di coltura locale  e  l'irrigazione;  avendo  in  mira  di
ottenere il maggiore e piu' vantaggioso concorso di  offerte  per  la
compra. 
 
  Saranno indicate le servitu' che fosse necessario di stabilire  pei
fondi compresi in un lotto a vantaggio di quelli di un altro lotto.