Art. 8. Nella formazione de' lotti si avra' specialmente riguardo alla natura, alla destinazione dei beni e ai dritti di acqua che vi fossero inerenti; si fara' in guisa che ogni porzione del fondo, per quanto piu' si possa, abbia tutte le comodita' e sia scevra di servitu' verso le altre parti; si procurera' di soddisfare nel miglior modo alle condizioni economiche per cio' che concerne segnatamente la regolarita' e il facile accesso degli appezzamenti, il sistema di coltura locale e l'irrigazione; avendo in mira di ottenere il maggiore e piu' vantaggioso concorso di offerte per la compra. Saranno indicate le servitu' che fosse necessario di stabilire pei fondi compresi in un lotto a vantaggio di quelli di un altro lotto.