Art. 80. I titoli di proprieta' e di affitto, ove esistano, saranno consegnati al compratore nell'atto del pagamento dell'ultima rata del prezzo. Durante le more pel pagamento integrale del prezzo, il compratore potra' richiedere copie legali dei documenti anzidetti a sue spese. Non saranno consegnati quei titoli o documenti che risguardassero ancora fondi o diritti spettanti all' Amministrazione, salva al compratore la facolta' di farne estrarre copie legali a sue spese. Ove i documenti risguardassero fondi acquistati da piu' compratori, saranno consegnati a quello che avra' comprato per un prezzo maggiore. Gli altri acquirenti avranno verso il depositario dei documenti i diritti che loro competono per legge.