(Regolamento-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
  I  titoli  di  proprieta'  e  di  affitto,  ove  esistano,  saranno
consegnati al compratore nell'atto del pagamento dell'ultima rata del
prezzo. 
 
  Durante le more pel pagamento integrale del prezzo,  il  compratore
potra' richiedere copie legali dei documenti anzidetti a sue spese. 
 
  Non saranno consegnati quei titoli o documenti  che  risguardassero
ancora fondi o  diritti  spettanti  all'  Amministrazione,  salva  al
compratore la facolta' di farne estrarre copie legali a sue spese. 
 
  Ove i documenti risguardassero fondi acquistati da piu' compratori,
saranno  consegnati  a  quello  che  avra'  comprato  per  un  prezzo
maggiore. Gli altri  acquirenti  avranno  verso  il  depositario  dei
documenti i diritti che loro competono per legge.