(Regolamento-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
  Qualora si dovesse far luogo a nuovi  incanti  a  rischio  e  spese
dell' aggiudicatario a norma dello art. 13 della Legge 21 agosto 1862
pel ritardo di tre mesi  al  pagamento  di  una  rata  qualunque  del
prezzo, o pel ritardo al pagamento della  prima  rata  e  del  prezzo
intero degli accessorii, di cui e' parola nell'art. 26  del  presente
Regolamento,  la  Direzione  o  l'Amministrazione   demaniale   fara'
pubblicare avviso nel Capoluogo della Provincia  e  nel  Comune  dove
dovra' seguire l'incanto. 
 
  L'avviso sara' pubblicato 15 giorni prima di quello  stabilito  per
la licitazione, e conterra' le indicazioni espresse nell'art. 44  del
presente Regolamento colla dichiarazione  che  non  si  procedera'  a
secondo incanto, e che l'aggiudicazione potra' seguire anche a prezzo
inferiore a quello stabilito dall'Amministrazione,  o  risultato  dal
precedente incanto. 
 
  In tutto il rimanente  si  osserveranno  le  regole  stabilite  nel
capitolo precedente.