Art. 82. Qualora si dovesse far luogo a nuovi incanti a rischio e spese dell' aggiudicatario a norma dello art. 13 della Legge 21 agosto 1862 pel ritardo di tre mesi al pagamento di una rata qualunque del prezzo, o pel ritardo al pagamento della prima rata e del prezzo intero degli accessorii, di cui e' parola nell'art. 26 del presente Regolamento, la Direzione o l'Amministrazione demaniale fara' pubblicare avviso nel Capoluogo della Provincia e nel Comune dove dovra' seguire l'incanto. L'avviso sara' pubblicato 15 giorni prima di quello stabilito per la licitazione, e conterra' le indicazioni espresse nell'art. 44 del presente Regolamento colla dichiarazione che non si procedera' a secondo incanto, e che l'aggiudicazione potra' seguire anche a prezzo inferiore a quello stabilito dall'Amministrazione, o risultato dal precedente incanto. In tutto il rimanente si osserveranno le regole stabilite nel capitolo precedente.