Art. 83. L'aggiudicatario inadempiente sara' obbligato con tutti i modi di legge al pagamento delle spese dell'incanto, eccettuate soltanto quelle della stipulazione del contratto e delle copie dei documenti, che saranno a carico del nuovo aggiudicatario. Sara' ancora obbligato al pagamento della differenza che si fosse verificata in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto nell'incanto, e di qualunque altro danno che fosse derivato dal suo inadempimento.