(Regolamento-art. 85)
 
                              Art. 85. 
 
  L'aggiudicatario inadempiente perdera' la prima rata del prezzo che
avesse pagata. 
 
  Sara' contrapposta al suo debito la  somma  delle  altre  rate  che
avesse soddisfatte, l'aumento di prezzo che  si  fosse  ottenuto  coi
nuovi incanti, e l'ammontare delle somme che avesse pagate pel valore
degli accessorii del fondo.