Art. 85. L'aggiudicatario inadempiente perdera' la prima rata del prezzo che avesse pagata. Sara' contrapposta al suo debito la somma delle altre rate che avesse soddisfatte, l'aumento di prezzo che si fosse ottenuto coi nuovi incanti, e l'ammontare delle somme che avesse pagate pel valore degli accessorii del fondo.