(Regolamento-art. 92)
 
                              Art. 92. 
 
  I beni demaniali di cui, essendo stata autorizzata la vendita prima
della pubblicazione della legge 21 agosto  1862  n.°  793,  si  trovi
accertato il valore, saranno posti in vendita sulla norma del  prezzo
gia' estimato, e  senza  che  si  debbano  ripetere  gli  atti  e  le
formalita' gia' compiute prima della  pubblicazione  del  Regolamento
stesso.