Art. 92. I beni demaniali di cui, essendo stata autorizzata la vendita prima della pubblicazione della legge 21 agosto 1862 n.° 793, si trovi accertato il valore, saranno posti in vendita sulla norma del prezzo gia' estimato, e senza che si debbano ripetere gli atti e le formalita' gia' compiute prima della pubblicazione del Regolamento stesso.