(Regolamento-art. 1)
 
 Regolamento in esecuzione della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie 
 
                               Art. 1. 
 
  La sorveglianza delle Opere  pie  del  Regno  spetta  all'Autorita'
governativa, alle Deputazioni provinciali ed ai Consigli comunali. 
 
  L'amministrazione di esse compete alle Congregazioni di carita'  od
ai Corpi ed individui indicati nell'articolo 4 della legge.