Regolamento in esecuzione della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie Art. 1. La sorveglianza delle Opere pie del Regno spetta all'Autorita' governativa, alle Deputazioni provinciali ed ai Consigli comunali. L'amministrazione di esse compete alle Congregazioni di carita' od ai Corpi ed individui indicati nell'articolo 4 della legge.