(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Il bilancio presuntivo prescritto nell'art. 10 della legge sara' da
ciascuna Amministrazione deliberato annualmente prima della  scadenza
di settembre; e verra' successivamente  depositato  per  giorni  otto
nella segreteria del  pio  istituto  o  in  quella  del  Comune,  con
facolta' a chicchessia di prenderne visione. 
 
  Di questo deposito si dara'  notizia  al  pubblico  con  avviso  da
affiggersi nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufficiali.