Art. 10. Il bilancio presuntivo prescritto nell'art. 10 della legge sara' da ciascuna Amministrazione deliberato annualmente prima della scadenza di settembre; e verra' successivamente depositato per giorni otto nella segreteria del pio istituto o in quella del Comune, con facolta' a chicchessia di prenderne visione. Di questo deposito si dara' notizia al pubblico con avviso da affiggersi nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufficiali.