(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Trascorsi gli otto giorni del deposito, i  bilanci  indicati  negli
articoli 15, n.° 2, e 19 della legge saranno trasmessi per  copia  al
Prefetto, unitamente ai  ricorsi  cui  abbiano  dato  luogo,  per  le
occorrenti risoluzioni dell'Autorita' superiore o  della  Deputazione
provinciale.