(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Nel titolo  primo  dell'attivo  del  bilancio  si  imposteranno  le
rendite accertate provenienti da titoli del  debito  pubblico,  dalla
locazione di  terreni,  dall'appigionamento  di  edifizi,  da  censi,
dall'impiego dei capitali, dai legati, dal prodotto  delle  pensioni,
delle manifatture e delle farmacie,  ed  ogni  altro  provento  fisso
tanto in danaro che in generi. 
 
  Nel titolo secondo dello stesso attivo si riporteranno  gli  avanzi
di cassa degli anni precedenti, gli arretrati di qualunque specie, il
prodotto di tagli straordinari di boschi, le oblazioni e limosine, ed
ogni altro cespite eventuale di entrata.