Art. 15. Nel titolo primo dell'attivo del bilancio si imposteranno le rendite accertate provenienti da titoli del debito pubblico, dalla locazione di terreni, dall'appigionamento di edifizi, da censi, dall'impiego dei capitali, dai legati, dal prodotto delle pensioni, delle manifatture e delle farmacie, ed ogni altro provento fisso tanto in danaro che in generi. Nel titolo secondo dello stesso attivo si riporteranno gli avanzi di cassa degli anni precedenti, gli arretrati di qualunque specie, il prodotto di tagli straordinari di boschi, le oblazioni e limosine, ed ogni altro cespite eventuale di entrata.