Art. 16. Nel titolo primo del passivo del bilancio saranno impostati i pesi intrinseci d'ogni Opera pia, ossia le spese di amministrazione ordinaria, gli stipendi degli impiegati, le contribuzioni, i canoni passivi, le manutenzioni dei fondi, le spese di culto e quelle che vi abbiano analogia o dipendenza, le spese di beneficenza ed ogni altra spesa ordinaria destinata all'andamento regolare dei servizi dell'Opera pia o stabilita in modo continuativo da leggi o regolamenti particolari e che si riproduce annualmente per uno stesso o per analogo oggetto. Nel titolo secondo dello stesso passivo si riferiranno le spese relative a nuove costruzioni od a riparazioni di grossa manutenzione, allo acquisto di stabili, all'impiego od alla restituzione di capitali, ed altre spese simili che ordinariamente non si riproducono.