Art. 19. Quando una stessa Amministrazione abbia il governo di piu' istituti, ciascuno dei quali con patrimonio o reddito distinto, dovra' formare un bilancio per ognuno di essi. Pero' i diversi lasciti affidati semplicemente alla stessa Amministrazione con applicazione determinata faranno bensi' parte del bilancio, ma vi saranno riferiti sommariamente e in cifre complessive, la cui dimostrazione particolareggiata sara' il soggetto di appositi allegati allo stesso bilancio.