(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Quando  una  stessa  Amministrazione  abbia  il  governo  di   piu'
istituti, ciascuno dei  quali  con  patrimonio  o  reddito  distinto,
dovra' formare un bilancio per ognuno di essi. 
 
  Pero'  i  diversi  lasciti  affidati  semplicemente   alla   stessa
Amministrazione con applicazione determinata faranno bensi' parte del
bilancio,  ma  vi  saranno  riferiti   sommariamente   e   in   cifre
complessive, la cui dimostrazione particolareggiata sara' il soggetto
di appositi allegati allo stesso bilancio.