Art. 2. Sono compresi fra le Opere pie, nel senso ed agli effetti della legge 3 agosto 1862: Gli ospizi di carita', gli alberghi dei poveri, ed i ricoveri di mendicita'; Gli ospedali degli infermi, i pubblici manicomii, gli ospizi degli esposti o dei figli abbandonati, quelli dei giovanetti discoli od usciti dalle carceri, gli orfanotrofii, i ricoveri per l'allattamento in comune degli infanti, e le istituzioni destinate ad agevolare l'allevamento della prole a domicilio; Gli istituti di educazione e d'istruzione pei sordo-muti e per i ciechi, i conservatorii, i convitti ed altri stabilimenti congeneri di beneficenza; I monti di maritaggi ed altre fondazioni per distribuzione di doti in occasione di matrimonio e di monacazione; Gli asili d'infanzia, le scuole gratuite, e le fondazioni per concessione di sussidii onde agevolare ai poveri l'acquisto di un'arte o di una professione; Le casse di risparmio, quando siano mantenute da opere pie ed a scopo di beneficenza, i monti di elemosine e i monti di pieta' o di pignorazione non congiunti a monti frumentarii od aventi principalmente per fine di sovvenire all'indigenza; Le istituzioni volte a procurare alle classi povere i mezzi di sostentarsi in caso d'interruzione di lavoro o in quello d'infermita'; Le istituzioni per distribuzione continuativa di soccorsi in danaro, in generi o in medicinali; Le confraternite, le congregazioni, gli eremi e le cappelle laicali non erette in titolo; E finalmente tutte quelle istituzioni, opere o fondazioni che sotto qualunque denominazione e titolo si trovino o siano per essere applicate a scopo di beneficenza.