(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Sono compresi fra le Opere pie, nel senso  ed  agli  effetti  della
legge 3 agosto 1862: 
 
  Gli ospizi di carita', gli alberghi dei poveri, ed  i  ricoveri  di
mendicita'; 
 
  Gli ospedali degli infermi, i pubblici manicomii, gli ospizi  degli
esposti o dei figli abbandonati, quelli  dei  giovanetti  discoli  od
usciti dalle carceri, gli orfanotrofii, i ricoveri per l'allattamento
in comune degli infanti, e  le  istituzioni  destinate  ad  agevolare
l'allevamento della prole a domicilio; 
 
  Gli istituti di educazione e d'istruzione pei sordo-muti  e  per  i
ciechi, i conservatorii, i convitti ed altri  stabilimenti  congeneri
di beneficenza; 
 
  I monti di maritaggi ed altre fondazioni per distribuzione di  doti
in occasione di matrimonio e di monacazione; 
 
  Gli asili d'infanzia, le  scuole  gratuite,  e  le  fondazioni  per
concessione di  sussidii  onde  agevolare  ai  poveri  l'acquisto  di
un'arte o di una professione; 
 
  Le casse di risparmio, quando siano mantenute da  opere  pie  ed  a
scopo di beneficenza, i monti di elemosine e i monti di pieta'  o  di
pignorazione  non   congiunti   a   monti   frumentarii   od   aventi
principalmente per fine di sovvenire all'indigenza; 
 
  Le istituzioni volte a procurare alle  classi  povere  i  mezzi  di
sostentarsi  in  caso  d'interruzione   di   lavoro   o   in   quello
d'infermita'; 
 
  Le  istituzioni  per  distribuzione  continuativa  di  soccorsi  in
danaro, in generi o in medicinali; 
 
  Le confraternite, le congregazioni, gli eremi e le cappelle laicali
non erette in titolo; 
 
  E finalmente tutte quelle istituzioni, opere o fondazioni che sotto
qualunque denominazione e  titolo  si  trovino  o  siano  per  essere
applicate a scopo di beneficenza.