Art. 20. Deliberato il bilancio presuntivo, ed avutane l'approvazione superiore nei casi contemplati dagli articoli 15 e 19 della legge, le Amministrazioni provvederanno alla formazione delle liste di carico o dei ruoli corrispondenti, e ne faranno la consegna al Tesoriere dell'Opera unitamente ad una copia del bilancio.