(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  L'esercizio finanziario comprende i proventi  accertati,  le  spese
occorse e i diritti acquistati dall'Opera pia o  dai  suoi  creditori
dall'1 di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 
 
  Per la riscossione di tali proventi e  per  la  liquidazione  e  il
pagamento di quelle spese, l'esercizio si protrae  fino  a  tutto  il
mese   di   marzo   dell'anno   successivo,   e   s'intende    chiuso
definitivamente alla stessa epoca.