Art. 21. L'esercizio finanziario comprende i proventi accertati, le spese occorse e i diritti acquistati dall'Opera pia o dai suoi creditori dall'1 di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Per la riscossione di tali proventi e per la liquidazione e il pagamento di quelle spese, l'esercizio si protrae fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo, e s'intende chiuso definitivamente alla stessa epoca.