(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili le Amministrazioni
di Opere pie faranno risultare: 
 
    1.° Della proprieta' nel venditore colla  produzione  dei  titoli
relativi; 
 
    2.° Del possesso nel medesimo colla scorta dei registri catastali
o censuari e, in difetto, con documenti equipollenti; 
 
    3.°  Della  sicurezza  dell'acquisto,  merce'   dei   certificati
d'iscrizione ipotecaria o di altri vincoli a carico del  venditore  e
dei possessori che  lo  abbiano  preceduto  pel  corso  degli  ultimi
trent'anni; 
 
  4º  Del  valore  dell'acquisto,  mediante  relazione  autentica  di
periti; 
 
    5.° Ed infine della convenienza dell'acquisto medesimo.