Art. 37. Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili le Amministrazioni di Opere pie faranno risultare: 1.° Della proprieta' nel venditore colla produzione dei titoli relativi; 2.° Del possesso nel medesimo colla scorta dei registri catastali o censuari e, in difetto, con documenti equipollenti; 3.° Della sicurezza dell'acquisto, merce' dei certificati d'iscrizione ipotecaria o di altri vincoli a carico del venditore e dei possessori che lo abbiano preceduto pel corso degli ultimi trent'anni; 4º Del valore dell'acquisto, mediante relazione autentica di periti; 5.° Ed infine della convenienza dell'acquisto medesimo.