Art. 38. Trattandosi di fare acquisto di stabili ad un pubblico incanto, l'Amministrazione dovra' osservare le condizioni e cautele che dalla Deputazione provinciale vengano stabilite, a pena in difetto che il contratto rimanga a rischio e pericolo personale degli amministratori. La Deputazione provinciale determinera' il massimo dell'offerta che si potra' fare a nome del pio istituto.