(Regolamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  Trattandosi di fare acquisto di stabili  ad  un  pubblico  incanto,
l'Amministrazione dovra' osservare le condizioni e cautele che  dalla
Deputazione provinciale vengano stabilite, a pena in difetto  che  il
contratto   rimanga   a   rischio   e   pericolo   personale    degli
amministratori. 
 
  La Deputazione provinciale determinera' il massimo dell'offerta che
si potra' fare a nome del pio istituto.