(Regolamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  La trascrizione, ove ne sia il caso, degli  atti  d'acquisto  sara'
promossa  dall'Amministrazione  nei  modi  e  termini   dalla   legge
prescritti. 
 
  L'Amministrazione   dovra'   eziandio   prendere   sotto   la   sua
responsabilita' e rinnovare in tempo utile l'iscrizione dei privilegi
e delle ipoteche spettanti all'Opera pia. 
 
  Un mese prima della scadenza dal suo  rango  d'una  iscrizione,  la
Deputazione provinciale provvedera' direttamente per la  rinnovazione
della medesima a spese degli amministratori.