Art. 39. La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto sara' promossa dall'Amministrazione nei modi e termini dalla legge prescritti. L'Amministrazione dovra' eziandio prendere sotto la sua responsabilita' e rinnovare in tempo utile l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti all'Opera pia. Un mese prima della scadenza dal suo rango d'una iscrizione, la Deputazione provinciale provvedera' direttamente per la rinnovazione della medesima a spese degli amministratori.