Art. 4. Pei luoghi pii, i cui statuti o regolamenti non contemplano le deliberazioni di nomina degli amministratori, dovranno essere determinati i modi di convocazione e di votazione relativi a queste nomine. Quando non sia altrimenti stabilito, dovranno i verbali di deliberazioni delle Amministrazioni essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza ed autenticati dal Segretario, a diligenza del quale saranno inserti in apposito registro con rubrica e depositati nell'archivio dell'Opera pia.