(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Pei luoghi pii, i cui statuti  o  regolamenti  non  contemplano  le
deliberazioni  di  nomina  degli  amministratori,   dovranno   essere
determinati i modi di convocazione e di votazione relativi  a  queste
nomine. 
 
  Quando  non  sia  altrimenti  stabilito,  dovranno  i  verbali   di
deliberazioni delle Amministrazioni essere sottoscritti  da  tutti  i
membri intervenuti all'adunanza  ed  autenticati  dal  Segretario,  a
diligenza del quale saranno inserti in apposito registro con  rubrica
e depositati nell'archivio dell'Opera pia.