Art. 40. Per le alienazioni di immobili l'Amministrazione fara' constare alla Deputazione provinciale della necessita' o convenienza del relativo contratto nell'interesse dell'Opera pia, e designera' l'impiego a farsi del prezzo di vendita. Nelle Provincie Siciliane e' mantenuto in vigore l'obbligo delle alienazioni portato dal Sovrano Decreto del 16 febbraio 1852.