(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  Per le alienazioni di  immobili  l'Amministrazione  fara'  constare
alla Deputazione  provinciale  della  necessita'  o  convenienza  del
relativo  contratto  nell'interesse  dell'Opera  pia,  e   designera'
l'impiego a farsi del prezzo di vendita. 
 
  Nelle Provincie Siciliane e' mantenuto in  vigore  l'obbligo  delle
alienazioni portato dal Sovrano Decreto del 16 febbraio 1852.