(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Le locazioni di beni  stabili  si  faranno  parzialmente  per  ogni
podere. 
 
  Nei contratti di locazione si faranno  espressamente  rinunziare  i
conduttori a qualunque riduzione di fitto per tutti i  casi  fortuiti
preveduti, e non preveduti, a norma delle leggi civili vigenti.