(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  Dove l'Amministrazione ricorra  alla  Deputazione  Provinciale  per
eseguire a licitazione o trattativa privata i contratti pei quali  e'
prescritta la  formalita'  dell'incanto  dall'art.  13  della  legge,
dovra'  dimostrare  in  modo  particolareggiato   la   necessita'   o
convenienza della sua domanda.