(Regolamento-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
  Le deliberazioni di accettazione o di rifiuto di donazioni tra vivi
o di disposizioni testamentarie, e cosi' pure quelle di  accettazione
o rifiuto delle eredita' intestate di persone ricoverate a cui il pio
istituto sia chiamato per disposizione di legge,  dovranno  contenere
la dimostrazione della loro convenienza. 
 
  A tale effetto saranno corredate di una  copia  o  di  un  estratto
della disposizione, dello stato attivo e passivo e  della  stima  dei
beni compresi nella donazione, nella eredita' o nel lascito.