Art. 45. Le deliberazioni di accettazione o di rifiuto di donazioni tra vivi o di disposizioni testamentarie, e cosi' pure quelle di accettazione o rifiuto delle eredita' intestate di persone ricoverate a cui il pio istituto sia chiamato per disposizione di legge, dovranno contenere la dimostrazione della loro convenienza. A tale effetto saranno corredate di una copia o di un estratto della disposizione, dello stato attivo e passivo e della stima dei beni compresi nella donazione, nella eredita' o nel lascito.